
Licenziamento per giusta causa
A disciplinare la giusta causa ritroviamo l’articolo 2119 del codice civile il quale la considera come causa che non consente la prosecuzione, neanche di tipo provvisorio, del rapporto instauratosi in precedenza.
Fa riferimento quindi a qualsiasi evenienza tale da compromettere i rapporti tra datore di lavoro e singolo lavoratore.
Analizziamo meglio cos’è la giusta causa e come può avvenire il licenziamento se ci si avvale di questo particolare requisito!
Cos’è la giusta causa che può dar luogo al licenziamento?
La giusta causa, in ambito attinente al diritto del lavoro, non ha una vera e propria definizione ma la si estrae dal dettato dell’articolo 2119 del codice civile e fa riferimento a qualsiasi fatto che presenti un’oggettiva gravità, che può riguardare sia la sfera contrattuale quanto quella extracontrattuale.
Può configurare giusta causa:
- L’assenteismo,
- Falsa malattia,
- Uso improprio dei permessi previsti dalla legge 104/1992,
- Comportamento che possa tardare un celere recupero quindi che contrasti con esigenze terapeutiche,
- Rifiuto ingiustificato di eseguire un’attività lavorativa,
- Rifiuto di trasferimento in altra sede o filiale,
- Aver lavorato a carico di terzi durante il periodo richiesto per la malattia,
- Furti,
- Sabotaggi,
- Violazione dell’obbligo di riservatezza, ecc.
Ricorso al licenziamento per giusta causa, cos’è e quando è possibile?
Integrano la possibilità di ricorrere ad un licenziamento per giusta causa tutti quei comportamenti, anche di natura differente dal semplice inadempimento contrattuale, che vanno ad incidere notevolmente ed in maniera negativa sul rapporto di fiducia.
Il venir meno di questo rapporto fiduciario, sul quale si basano i rapporti lavorativi, porta ad una rottura del contratto.
Un esempio è il licenziamento effettuato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore sorpreso a rubare, ma al pari può esser licenziato per giusta causa il commesso di una gioielleria che si scopre aver falsificato dei gioielli.
Non è imposto al datore di lavoro il rispetto dei termini affinché possa procedere a licenziamento in quanto la giusta causa permette il c.d. licenziamento in tronco.
Non vi è differenza se il contratto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato.
Il licenziamento per giusta causa è errato. Cosa può fare il lavoratore?
La premessa da effettuare è che la sussistenza di una giusta causa al fine di licenziare il lavoratore, deve essere provata dal datore di lavoro. In diritto si afferma che l’onere della prova è a carico del datore di lavoro.
La norma ( art. 5 L. 604/1966) dà una posizione processuale più favorevole al lavoratore a cui chiede solo di dover dimostrare che il rapporto di lavoro sia esistente e che vi sia stato un effettivo licenziamento.
Il lavoratore che ritiene di esser stato licenziato senza giusta causa potrà usufruire di una tutela reale solo se riuscirà a dimostrare che il fatto addebitatogli non sussiste.
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